FONDO PATRIMONIALE
Data Thursday, April 03 @ 18:02:29
Argomento Legislazione


FONDO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, vincolata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale e' un atto di liberalità vale a dire un atto a titolo gratuito e i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.
Per costituire un fondo patrimoniale occorre, naturalmente, essere sposati e il fondo può essere costituito da un solo coniuge, da entrambi i coniugi o da un terzo, sia con atto pubblico sia con testamento.
La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell'atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.
In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti.
All'annotazione deve procedere il notaio nel più breve tempo possibile: se non lo fa è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti.
Dunque, il fondo patrimoniale è opponibile al terzo solo con l'annotazione dell'atto costitutivo a margine dell'atto di matrimonio; lo ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27854 del 12 dicembre 2013.


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