
CERTIFICAZIONE SU CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Data Tuesday, January 17 @ 10:04:16 Argomento LE LEGGI MONTI
| CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE
nelle stipule dei contratti di compravendita e di locazioni immobiliari e nella pubblicizzazione degli annunci commerciali di vendita di edifici
TESTO ELABORATO DA: UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI DELEGAZIONE DI FOLIGNO
CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE
CLASSE ENERGETICA E INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la normativa che istituisce l'obbligatorietà di indicare la Classe Energetica e l'Indice di Prestazione Energetica nelle stipule dei contratti di compravendita e di locazioni immobiliari e nella pubblicizzazione degli annunci commerciali di vendita di edifici o di unità immobiliari comunque effettuata, cioè sia direttamente dai singoli cittadini che attraverso la mediazione di agenzie immobiliari. La conoscenza di questa nuova normativa, però, è scarsamente diffusa e le associazioni di categoria non si adoperano a fondo per informare i propri associati con circolari interne o avvisi. I cittadini, ovviamente preoccupati, stanno cercando informazioni sull'argomento e, in particolare, quali sono le procedure per venire a conoscenza della classe energetica delle proprie abitazioni. Da quello che ci risulta, poi, solo una minima parte degli immobili è in regola con questa certificazione. Per queste motivazioni, nella considerazione che i termini di legge difficilmente potranno essere rispettati, l'U.P.P.I. auspica che la Presidenza del Consiglio, le Regioni e i Comuni provvedano per una proroga degli obblighi in materia di certificazione energetica. Per una più approfondita conoscenza dell'argomento, si rimanda alla relativa normativa, facilmente consultabile in internet: - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 158; - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 26/L (all’art. 2, l’1-quater recita “A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.”); - Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia; - Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione); - DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (all’art. 13, il 2-ter recita: “Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.” - Sempre all’art 13, il 2-quater recita: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.”).
L’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari chiede una proroga di almeno 180 giorni per permettere ai tecnici incaricati di redigere gli attestati della Certificazione Energetica e alle agenzie immobiliari di adeguare programmi e informazioni per la corretta pubblicazione degli adempimenti.
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