
AMIANTO - DENUNCIA LA PRESENZA DI AMIANTO Data Friday, December 18 @ 15:38:25 Argomento Urbanistica
| 1) AMIANTO – DENUNCIA DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ IL PARERE DELL’ARPA PIEMONTE INTERVENTI DI BONIFICA PER RENDERE INNOCUO L'AMIANTO MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI PARERE DELL’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA
2) LA SENTENZA CONTRO LA DITTA ETERNIT DI CASALE MUNFERRATO 1) AMIANTO – DENUNCIA DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ In base alla deliberazione della giunta Regionale Piemontese del 3 giugno 2009, n.30 –11520, emanata ai sensi della Legge Regionale 14.10.2009 n. 30, il comune di Alessandria ha emanato le seguenti direttive: - concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto; predisposizione di una scheda per la raccolta dei dati relativi alle quantità di materiali contenenti amianto suddivisi per qualità (materiale compatto e materiale friabile); - le informazioni necessarie per la ricognizione della presenza dell’amianto dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria entro il 30 nov. 2009; - le schede sono disponibili presso le Circoscrizioni di Quartiere, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Servizio Ambiente del Comune di Alessandria ; l- e schede potranno essere compilate dai proprietari o dagli utilizzatori degli immobili adibiti a civile abitazione nonché dai responsabili delle attività svolte all’interno di fabbricati ad uso artigianale e industriale, presenti sul territorio comunale; La stessa direttiva avverte che: - la rimozione dei manufatti contenenti amianto, non è un intervento obbligatorio ma va limitata ai materiali danneggiati che costituiscono una fonte di esposizione. - a carico dei proprietari degli immobili che omettono di comunicare la presenza di amianto floccato o in matrice friabile, è prevista una SANZIONE AMMINISTRATIVA da lire cinque milioni a lire dieci milioni (ai sensi dell’art. 15, comma 4) Per amianto floccato si intende la polvere di amianto mescolata a particolari leganti e utilizzata come intonaco o stucco. Per matrice friabile si intendono i manufatti che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. Per i materiali contenenti amianto, legato in matrice cementizia, (lastre ondulate tipo Eternit), il rilascio di fibre è legato allo stato di conservazione del manufatto.. Le direttive non precisano se i manufatti di amianto legato in matrice cementizia (lastre ondulate tipo Eternit), che presentano un ottimo stato di conservazione, siano oggetto di denuncia e se i proprietari siano obbligati ad avviare il programma di controllo e le attività di manutenzione previste dal D.M. 6 sett. 1994..
IL PARERE DELL’ARPA PIEMONTE Si evidenzia che non esiste normativa che obblighi alcuno alla rimozione delle coperture in fibrocemento, importante è tuttavia lo stato di conservazione del materiale che, se non in buono stato, può comportare la presenza di rischi per la salute e l'ambiente. Una copertura è da ritenersi in buone condizioni qualora non presenti segni di rottura o sfaldamento con perdita di materiale polverulento. Non necessariamente una copertura "vecchia" e sottoposta all'azione degli agenti atmosferici nel tempo può comportare dei rischi.
INTERVENTI DI BONIFICA PER RENDERE INNOCUO L'AMIANTO Il decreto del Ministero della sanità del 20 agosto 1999 fissa le norme tecniche per l'esecuzione degli interventi di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto .
MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI In base alle norme contenute nel Decreto legislativo n. 22 del 5 febb.1997, il proprietario dell’immobile o l’intestatario della concessione edilizia con la quale si consente la demolizione di un fabbricato o la edificazione di un nuovo edificio, sono considerati produttori dei rifiuti. Il contratto d’appalto non trasferisce alla ditta appaltatrice le responsabilità della vigilanza e del controllo dei materiali di risulta. Il produttore ed il detentore dei rifiuti sono soggetti penalmente responsabili dello smaltimento dei rifiuti. Non è ammissibile, per via contrattuale, il trasferimento della responsabilità. Attualmente, in Italia si è stimato che esistono otto milioni di tonnellate di amianto puro che rappresentano 32 milioni di tonnellate di prodotti contenenti amianto; di questi due miliardi e mezzo sono rappresentati da lastre di copertura degli edifici civili ed industriali. Dal 1992 i materiali, provenienti dalle demolizioni, contenenti amianto, vengono collocati in apposite discariche. Per procedere alla demolizione, al trasporto e alla discarica dei predetti materiali, il privato cittadino deve rivolgersi alle ditte autorizzate le quali applicano i loro prezzi, in assenza di concorrenza. A quindici anni dalla entrata in vigore della legge le discariche autorizzate sono oramai stracolme. Si rende necessario trovare altri sistemi per smaltire l’amianto esistente. Occorre industrializzare processi di inertizzazione e di riciclo dei materiali contenenti amianto e contemporaneamente progettare materiali sostitutivi che siano economicamente commerciabili. Il pericolo attuale è quello di sopravvalutare il rischio amianto e di sottovalutare il potenziale rischio che si nasconde nelle fibre alternative. La professoressa Bice Fubini, docente di chimica all’Università di Torino, raccomanda prudenza nel trattare il problema amianto e afferma che “non è il caso di correre a togliere coperture in amianto che sono ancora integre e a sostituirle con fibre i cui effetti sulla salute non sono ancora chiari”.
PARERE DELL’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA Nell’articolo apparso su il trisettimanale “IL PICCOLO” del 23 settembre 2009 l’Assessore all’Ambiente ,Serafino Vanni Lai precisa che la segnalazione, RICHIESTA DAL COMUNE è fatta dal cittadino su base esclusivamente volontaria.
============================================================== DA IL SOLE 24 ORE 2) lA SENTENZA CONTRO LA DITTA ETERNIT DI CASALE MUNFERRATO
I tremila morti dell'Eternit. I giudici di Torino: «I vertici dell'azienda sapevano» di Filomena GrecoCronologia articolo14 maggio 2012Commenta
Questo articolo è stato pubblicato il 14 maggio 2012 alle ore 17:58. da IL SOLE 24 0RE Un dolo di elevatissima intensità»: è il principio da cui prende le mosse il documento che contiene le motivazioni della sentenza sul disastro dell'Eternit emessa dal Tribunale di Torino lo scorso 13 febbraio. Depositate intorno a mezzogiorno, le 713 pagine compilate dal collegio giudicante, presiuduto dal giudice Giuseppe Casabore, ripercorrono le tappe del processo, la storia industriale dell'Eternit, la normativa italiana sui rischi dell'Eternit, la distribuzione del "polverino", le ragioni della sentenza e del riconoscimento del dolo, la pericolosità della condotta dei due condannati. Lo svizzero Stephan Schmidheiny e il belga Louis de Cartier sono stati condannati a 16 anni per i reati di disastro ambientale doloso e omissione volontaria di cautele antinfortunistiche, in relazione agli stabilimenti che Eternit – la multinazionale del cemento amianto – aveva in Italia. Reati riconosciuti per Casale Monferrato e per Cavagnolo, entrambi in Piemonte, caduti in prescrizione, invece, per i siti di Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli). • La sentenza del processo eternit «Se si può affermare che il protrarsi dell'evento disastro allunga il periodo di consumazione del reato, ecco allora che i fatti accaduti nei siti di Cavagnolo e Casale Monferrato presentano caratteristiche di gravità e pericolosità tali da mantenere in vita un disastro tuttora in atto». Un disastro che ben conoscono i familiari delle vittime e degli ammalati di mesotelioma – la patologia più grave provocata dalla contaminazione, con almeno vent'anni di incubazione – che fanno capo all'associazione Aveva, visto che il territorio paga ancora un prezzo molto alto: 1.300 i casi stimati in Italia, 58 quelli segnalati nel solo comune di Casale nell'ultimo anno. «Non può essere riconosciuta alcuna attenuante – si legge nelle motivazioni – mentre risulta evidente che gli imputati hanno agito in esecuzione del medesimo disegno criminoso» scrive il collegio. Entrambi responsabili, dunque, ed entrambi consapevoli dei rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto. «De Cartier e Schmidheiny si sono direttamente occupati degli stabilimenti Eternit italiani, sono risultati perfettamente a conoscenza delle condizioni in cui tali stabilimenti si trovavano, della pessima qualità dei relativi ambienti di lavoro, della pericolosità delle specifiche lavorazioni, dell'elevatamortalità degli operai e dei cittadini che ne derivava, delle richieste – sempre più pressanti – che le organizzazioni sindacali avanzavano e mai nulla hanno fatto o hanno preteso che i responsabili dei singoli stabilimenti industriali facessero per migliorare tali condizioni». Sapevano, dunque, e non hanno fatto nulla per limitare rischi e pericoli. Il Tribunale, oltre alla condanna, aveva stabilito, per le migliaia di parti civili a processo, in 90 milioni l'ammontare dei risarcimenti, a titolo di provvisionale. Per malati, parenti delle vittime o cittadini esposti ai rischi, provvisionali tra i 30mila e i 6omila euro. Alle istituzioni, a cominciare dal Comune di Casale Monferrato, il giudice ha riconosciuto 25 milioni, 20 alla Regione Piemonte, 5 all'Asl di Alessandria e 15 all'Inail.
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