CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
Data Monday, July 13 @ 16:32:40
Argomento Impianti


RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI
Le prime norme, varate a difesa dell’ambiente, sono contenute nella legge 13 luglio 1966 n.615. (Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico che dettano le norme per l’installazione ed il funzionamento degli impianti di riscaldamento).
Il 9 gennaio 1968, sulla gazzetta Ufficiale n. 4 è pubblicato il D.P.R n.1288 del 2 ottobre 1957 recante il regolamento per l’esecuzione della legge n.615/66, limitatamente al settore degli impianti termici.
La successiva legge 373 del 30 aprile 1976 (– Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici), è corredata dal regolamento di esecuzione n. 1052 del 28 giugno 1977, e dalle norme contenute nel decreto Ministeriale 10 marzo 1977, abrogata dal terzo comma dell’articolo 37 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991.

LEGGE 4 MARZO 1990 N. 46 (Ministro Pecoraro Scanio)
La legge 5 marzo 1990, n. 46 è abrogata dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008
(attuata con il regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) è una norma emanata per regolamentare la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari ed idrici in genere, nonché gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas, ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di protezione antincendio.
Detta legge imponeva di consegnare all’acquirente o all’inquilino la certificazione del consumo energetico dell’immobile oggetto del contratto.
Il comma 2 dell’art. 35 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 sopprime l’art. 13 del D.L. 22 genn, 2008, n. 37 perciò i contratti notarili di trasferimento dei diritti reali sugli immobili e quelli di locazione non dovranno più contenere le dichiarazioni dei proprietari sull’esistenza delle certificazioni inerenti la sicurezza degli impianti che erano richieste dall’art. 13 del D.L. n. 37/08.
Si ritorna alla legge 46/90 che pure impone impianti a norma per le nuove realizzazioni, senza che sia richiesta una notazione negli atti.
Art. 13.del D.L. 22/1/2008 n. 37
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica nonché' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6.Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. (inquilino).

Nuova normativa "energetica"

DECRETO LEGISLATIVO N. 192 DEL 19 AG.2005
Con le modifiche al Dlgs. 192/2005, dal 1° gennaio 2007 è operativa la certificazione energetica degli edifici, diventando requisito necessario anche per i contratti di compravendita e di locazione di alcune tipologie di edifici perciò scatta l’obbligo di produrre l’attestato di qualificazione energetica predisposto da tecnici certificatori abilitati.
Tale norma impone scadenze cogenti per la negoziazione degli immobili: per la compravendita di un intero immobile, superiore a 1000 metri quadrati, già a partire dal 1° luglio 2007 il decreto prevede l'obbligo di certificazione energetica.
Sempre in caso di compravendita, dal 1° luglio 2008 tale obbligo è esteso anche agli edifici (nuovi e vecchi, interi) sotto i 1000 metri quadrati, mentre dal 1° luglio 2009 la certificazione di efficienza energetica è necessaria anche per la compravendita di singoli appartamenti.
Per quanto sopra, dovranno allegare l’attestato di qualificazione energetica le seguenti costruzioni:
edifici di nuova costruzione;
edifici già esistenti prima del 9 Ottobre 2005 e sottoposti a ristrutturazione
integrale o a demolizione e ricostruzione (con richieste dopo il 9 Ottobre 2005), con una superficie utile (calpestabile) superiore a 1.000 mq.
c). Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

DECRETO 22 GENNAIO 2008 N. 37 – pubblicato sulla G..U. del 12 marzo 2008 –
Abrogate e sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione (DPR. 447/91), fino a tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il DPR. 380/01. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma, dal momento che, grazie a una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore. A lanciare questa "bomba" è il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo 2008, in forza dell'articolo 3 della legge 17/07.

il Consiglio Nazionale del Notariato, come attori principali per la redazione del rogito, ha fornito importanti indicazioni affermando in particolare che "l'obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile".

Certificazione energetica
L'8 ottobre 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (successivamente modificato dal D.Lgs.. 29 dicembre 2006 n. 311) per l'attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Scopo di tale normativa è di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine del "contenimento dei consumi energetici".
Ruolo di primaria importanza va riconosciuto, nell'ambito della disciplina dettata dal D.Lgs. 192/2005, alla "certificazione energetica", non solo come strumento di controllo successivo del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma secondo), ma soprattutto come strumento di "informazione" dell'acquirente (art. 6 comma terzo) o del conduttore e nel caso di locazione/affitto - (art. 6 comma quarto).
Gli attestati
La legge, al riguardo, prevede due diversi "attestati" al fine della "certificazione energetica":
`l’attestato di qualificazione energetica (con validità di dieci anni) chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo successivo del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma secondo);
- l'attestato di certificazione energetica, chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" dell'acquirente o del conduttore (arte. 6 commi terzo e quarto) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici; in particolare, al fine di assicurare quella funzione di "strumento di informazione" propria dell'attestato di certificazione energetica, il legislatore ha prescritto che lo stesso, in caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, debba essere allegato all'atto traslativo, e ciò a pena di nullità (relativa) dell'atto medesimo ovvero che lo stesso, in caso di locazione, venga consegnato o messo a disposizione del conduttore, sempre a pena di nullità (relativa) del contratto.
- I due attestati si distinguono, oltre che per le diverse "funzioni", anche per quanto riguarda le caratteristiche del "certificatore": infatti, mentre l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio "non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente “terzo”, l’attestato di certificazione energetica dovrà , invece, essere rilasciato da "esperti" o "organismi""terzi", dei quale dovranno essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza".
- Attualmente non è possibile ottenere un attestato di certificazione energetica.
Infatti, presupposto imprescindibile per ottenere un attestato di certificazione energetica è l'emanazione: - dei decreti ministeriali che debbono fissare i criteri ed i requisiti professionali per l'individuazione degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica; - delle linee guida nazionali per la certificazione energetica.
Senza tale normativa "regolamentare" non è possibile, sul piano operativo, ottenere un attestato di certificazione energetica. A tutt'oggi tale normativa regolamentare, peraltro, non è¨ ancora stata emanata.

La disciplina transitoria
La disciplina transitoria, applicabile nella attesa dell'emanazione della regolamentazione normativa, È dettata dall'art. 11 comma 1-bis del D.Lgs. 192/2005, introdotto, con decorrenza dal 2 febbraio 2007, dal D.Lgs. 311/2006; detta norma stabilisce che, fintantoché non siano state emanate le norme regolamentari che consentano la redazione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, lo stesso è sostituito a tutti gli effetti (e quindi anche agli effetti dell'allegazione agli atti traslativi e della consegna in caso di locazione) dall'attestato di qualificazione energetica o da un’equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
Con l’introduzione della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. 311/2006, peraltro, l'obbligo di allegazione non riguarda, attualmente, tutte le fattispecie traslative, dovendosi pur sempre tenere conto della "gradualità temporale" prevista, per l'entrata in vigore di tale obbligo, dall'art. 6, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del D.Lgs. 192/2005; in particolare:
- Attualmente (e sino al 1° luglio 2008) l'obbligo di allegazione riguarda i seguenti edifici:
A) I "NUOVI EDIFICI"
Ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata dopo l'8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data del rilascio che bisogna fare riferimento).
B) GLI EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI
Ossia gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq. che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione radicale in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata dopo l'8 ottobre 2005.
Per "ristrutturazione radicale" ai fini della disciplina in tema di allegazione della certificazione energica si intendono:
- la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.
C) GLI EDIFICI "AGEVOLATI"
Ossia gli immobili sui quali siano stati eseguiti, successivamente al 1° gennaio 2007, interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per le quali si intenda accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a
carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, in relazione ai quali sia già stato rilasciato l'attestato di certificazione energetica o, in via transitoria l'attestato di qualificazione energetica.
D) GLI EDIFICI "PUBBLICI"
Ossia edifici pubblici o detenuti da soggetto pubblici per il quale dopo il 1° luglio 2007 siano stati rinnovati ovvero stipulati nuovi contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione.
E) GLI EDIFICI DI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1.000 MQ
Ossia gli edifici o singole unità, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla data in cui e`¨ stata fatta la richiesta del titolo edilizio, di superficie utile superiore a 1000 mq, sempre che l'atto traslativo abbia per oggetto l'intero immobile
Dal 1° luglio 2008 l'obbligo di allegazione riguarderà oltre gli edifici di cui sopra sub A.
sub B), sub C) e sub D) anche tutti gli altri edifici, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile, escluse, soltanto, le singole unità immobiliari di superficie inferiore a 1000 mq.
Dal 1° luglio 2009 l'obbligo di allegazione riguarderà tutti gli edifici a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile.
L’abrogazione dell’obbligo di allegazione
Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
L’art. 35 comma 2-bis del provvedimento dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità relativa).
A seguito di tale abrogazione, mentre sembra certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi degli edifici esistenti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il d.lgs. n. 192/2005 (come successivamente modificato dal d.lgs. 29
dicembre 2006 n. 311), meno sicura appare l’abrogazione dello stesso obbligo in quelle regioni (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna) che, con norme o delibere di giunta, hanno previsto non solo l’allegazione agli atti negoziali ma in alcuni casi anche le relative sanzioni.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Nei contratti di compravendita, di costituzione di diritto d’usufrutto, d’abitazione o di locazione, qualora al momento della redazione e perfezionamento del contratto, il proprietario o il locatore sprovvisti di attestato di qualificazione energetica, possono concordare con l’acquirente, il conduttore o altro beneficiario del diritto d’uso, d’abitazione o d’usufrutto le modalità per l’ottenimento del certificato.
Le Parti possono concordare che:
1) il venditore o cessionario di diritti sull’immobile si impegna, entro un tempo prestabilito a consegnare all’altra parte l’attestato di qualificazione energetica;
2) l’acquirente o beneficiario di altro diritto sull’immobile dichiara di provvedere a proprie spese a far redigere l’attestato da persona qualificata senza pretendere la ripetizione dal proprietario della somma spesa

DECRETO MILLEPROROGHE
Legge 14 del 27 febbraio 2009, di conversione, con modificazioni, del D.L. 207 del 30 dicembre 2008.
Si segnalano le disposizioni che interessano i proprietari immobiliari:
1) esclusione dall’applicazione dell’ICI per i fabbricati rurali.
Non si considerano fabbricati, ai fini dell’ICI, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art.9 di cui alla legge 133/1994. L’ICI è dovuta unicamente sul valore catastale dei terreni sui quali i fabbricati si trovano.
2) la proroga, sino al 1 gennaio 2010 del termine a decorrere dal quale l’IRAP sarà istituita con legge regionale (federalismo fiscale).
3) slitta di un anno (sino al 1 gennaio 2010) l’obbligo per i comuni di provvedere, nei rispettivi regolamenti edilizi, di condizionare il rilascio del permesso di costruire alla previsione della installazione di impianti di energia rinnovabile.
L’obbligo della installazione degli impianti di energia rinnovabile, esteso anche ai fabbricati industriali, si riferisce alle nuove costruzioni con esclusione delle ristrutturazioni o ad altri interventi previsti su edifici esistenti.
Restano esclusi dall’obbligo i fabbricati destinati ad attività commerciali (negozi e magazzini).



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