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La Nostra Sede Provinciale
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Alessandria
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Per consulenze: Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
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Per pratiche di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

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AGGIORNAMENTI
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ULTIMO AGGIORNAMENTO : 22 LUGLIO 2017

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Consigli ai Soci: PARCHEGGIO SU PASSAGGIO CARRAIO
Postato da: Aldo Chiesa
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Argomento Legislazione
COME FAR CESSARE IL PARCHEGGIO SU TERRENO ADIBITO A PASSAGGIO CARRAIO

LA NORMA È INSERITA NEL CODICE PENALE
ARTICOLO 614 E 615


Dispositivo dell'art. 614 Codice Penale

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose , o alle persone , ovvero se il colpevole è palesemente armato.
così sostituite dall’art. 3, comma 24, della L. 15 luglio 2009, n. 94

Art. 615 Cod. Pen
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.


Note: Il richiamo all'articolo 614 del codice penale è risultato molto efficace per par cessare la sosta abusiva


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