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Imposte: IMU - Modifica 8 Giugno 2012
Postato da: Aldo Chiesa
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Argomento LE LEGGI MONTI
IMU
- IMPOSTA MUNICIALE SUGLI IMMOBILI
Modifiche del 8 giugno 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A = IN QUALI COMUNI NON SI PAGHERÀ L'IMU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B = COME PAGARE L'IMPOSTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C = I COEFFICIENTI PER PAGARE L'IMPOSTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D = I CODICI DA UTILIZZARE PER I MODELLI DI VERSAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMU
- IMPOSTA MUNICIALE SUGLI IMMOBILI

A = IN QUALI COMUNI NON SI PAGHERÀ L'IMPOSTA

L’imposta Municipale Propria colpisce il possesso di qualsiasi tipo di immobile:
 fabbricati, ossia le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
 aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
 terreni agricoli, ossia i terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile

Diversi sono stati i dubbi riguardanti il pagamento dell’IMU per terreni agricoli ricadenti in aree montane.
La Circolare del Ministero dell’Economia n. 3/DF del 18 maggio 2012 fa chiarezza anche su questo punto (al riguardo si rinvia il lettore all’art. “Tutto quello che occorre sapere sull’IMU: la guida definitiva su come calcolarla e quando pagarla”).

Il D.L. 16/2012 stabilisce che con Decreto del Ministro dell’Economia potranno essere individuati i Comuni nei quali si applica l’esenzione del pagamento IMU sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
Fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione va applicata ai terreni presenti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, contenente indicazioni sulla vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Pertanto non pagheranno l’IMU i proprietari di terreni che ricadono nei Comuni riportati in allegato a questa notizia.

Provincia di Alessandria – Elenco dei comuni con esenzioni IMU
-===========================================
Acqui Terme
Albera Ligure
Alessandria (PD)
Alfiano Natta
Altavilla Monferrato
Arquata Scrivia (PD)
Avolasca
Bassignana (PD)
Belforte Monferrato
Bergamasco
Berzano di Tortona
Bistagno
Borghetto di Borbera
Borgoratto Alessandrino (PD)
Bosio
Brignano-Frascata
Cabella Ligure
Camagna Monferrato
Camino (PD)
Cantalupo Ligure
Capriata d'Orba (PD)
Carbonara Scrivia (PD)
3
Carentino
Carezzano
Carpeneto
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casale Monferrato (PD)
Casaleggio Boiro
Casasco
Cassano Spinola (PD)
Cassine (PD)
Cassinelle
Castellania
Castellar Guidobono (PD)
Castelletto d'Erro
Castelletto d'Orba
Castelletto Merli
Castelletto Monferrato
Castelnuovo Bormida (PD)
Cavatore
Cereseto
Cerreto Grue
Cerrina Monferrato
Coniolo (PD)
Conzano
Costa Vescovato
Cremolino
Cuccaro Monferrato
Denice
Dernice
Fabbrica Curone
Felizzano (PD)
Fraconalto
Francavilla Bisio
Frascaro (PD)
Fubine
Gabiano
Gamalero (PD)
Garbagna
Gavazzana
Gavi
Gremiasco
4
Grognardo
Grondona
Lerma
Lu
Malvicino
Masio (PD)
Melazzo
Merana
Mirabello Monferrato (PD)
Molare
Mombello Monferrato
Momperone
Moncestino
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Montaldeo
Montecastello (PD)
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese
Morsasco
Murisengo
Novi Ligure (PD)
Occimiano (PD)
Odalengo Grande
Odalengo Piccolo
Ovada
Oviglio (PD)
Ozzano Monferrato
Paderna
Pareto
Parodi Ligure
Pasturana
Pecetto di Valenza (PD)
Pietra Marazzi (PD)
Pomaro Monferrato (PD)
Pontestura (PD)
Ponti
Ponzano Monferrato
5
Ponzone
Pozzol Groppo
Prasco
Predosa (PD)
Quargnento (PD)
Rivarone (PD)
Rocca Grimalda
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
San Cristoforo
San Giorgio Monferrato
San Salvatore Monferrato (PD)
San Sebastiano Curone
Sant'Agata Fossili
Sardigliano
Sarezzano
Serralunga di Crea
Serravalle Scrivia (PD)
Sezzadio (PD)
Silvano d'Orba
Solonghello
Spigno Monferrato
Spineto Scrivia
Stazzano
Tagliolo Monferrato
Tassarolo
Terzo
Tortona (PD)
Treville
Trisobbio
Valenza (PD)
Vignole Borbera
Viguzzolo (PD)
Villadeati
Villalvernia (PD)
Villamiroglio
Villaromagnano
Visone
Volpedo (PD)
Voltaggio

Alcuni comuni hanno elencato le aree agricole esentate dalla imposta IMU.
Consultare l'elenco contenenti i terreni esentati dall'imposta.
============================================================
B = COME PAGARE 'IMPOSTA
Il nuovo modello F24 per pagare l’IMU
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello F24 con il quale procedere al pagamento dell’imposta municipale unica. Cerchiamo quindi di comprendere in che modo compilare correttamente i quadri relativi all’IMU, e in che modo procedere in tal modo al pagamento del modello, regolarizzando la propria posizione aperta con il Fisco. Una nostra guida dettagliata, a utilizzo di tutti i contribuenti italiani.
Cosa è il modello F24. Innanzitutto, ricordiamo che il modello F24 è un modello di pagamento universale, utilizzabile per pagare le imposte sui redditi e ritenute alla fonte, imposta sul valore aggiunto, imposte sostitutive delle imprese sui redditi e dell’Iva, Irap, Addizionale regionale o comunale all’irpef, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI, diritti camerali, interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.
Tra i tanti tributi da versare, rientra altresì possibile procedere al pagamento dell’IMU, oltre a quanto previsto per interessi e sanzioni in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, atto di contestazione delle sanzioni, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ravvedimento.
Dove si paga il modello F24. Una volta compilato, il modello F24 è pagabile presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione, presso le banche convenzionate e presso gli uffici postali.
Il pagamento andrà effettuato in contanti, con carte Pagobancomat, con carta Postamat e Postepay (negli uffici postali), con assegni bancari o postali o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati (se accettati dal riscossore).
Istruzioni per il versamento dell’IMU. Per il versamento dell’imposta municipale unica (IMU), deve essere utilizzata la sezione IMU e altri tributi locali. In particolare, ecco come compilare correttamente la sezione:
• Codice ente / Codice Comune: inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situtati gli immobili, costituito da quattro caratteri riscontrabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
• Ravv.: barrare la casella solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento (pagamento tardivo).
• Immob. variati: barrare la casella solo se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione.
• Acc.: barrare solo se il pagamento si riferisce all’acconto.
• Saldo: barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
• Numero immobili: indicare il numero degli immobili.
• Anno di riferimento: deve essere indicato l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo stato Ravv. indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
• Importi a debito versati: indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l’imposta al netto della stessa.
Scaricare il modello F24. Di seguito trovate il link per scaricare il modello F24, ultimo aggiornamento formulato dall’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che il vecchio modello F24, che riporta l’indicazione dell’ICI, è comunque utilizzabile fino al 31 maggio 2013.

==============================================================
C =
I COFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

Fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in Catasto, alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, aumentata del coefficiente di ivalutazione del 5% e moltiplicata, in base alla tipologia dell’immobile, per:

●● 160 per le unità immobiliari classificate nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

●● 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

●● 80 per le unità immobiliari classificate nella categorie catastali A/10 e D/5;

●● 60 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
ale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dall’1.1.2013;

●● 55 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita catastale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, interamente appartenenti alle imprese, come base imponibile si assume il valore determinato sulla base dei costi d’acquisizione ed incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicati per i coefficienti di aggiornamento stabiliti con decreto ministeriale
.
Con D.M. 5.4.2012, il Ministero ha fissato i nuovi coefficienti da applicare per l’anno 2012.

Terreni: per i TERRENI AGRICOLI, nonché per quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola,
la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, alla data del 1° gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 110.
È prevista un’ulteriore agevolazione che sarà esaminata più avanti.

Per gli ALTRI terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.

AREE FABBRICABILI : per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
fabbricabili aventi analoghe caratteristiche.
È da evidenziare, a tale riguardo, che il Comune potrebbe aver stabilito, con apposito regolamento, i
valori delle aree fabbricabili al solo fine di limitare il suo potere di accertamento, nel senso di obbligarsi a ritenere congruo il valore dichiarato in misura non inferiore a quella fissata dal regolamento. Pertanto, è consigliabile verificare se il Comune abbia determinato tali valori

ALIQUOTE DI RIFERIMENTO
Per il calcolo dell’imposta IMU deve essere applicata l’aliquota di riferimento IMU decisa dal proprio Comune. Nel 2012 le aliquote IMU di base sono le seguenti:
0,75-0,76% come aliquota ordinaria
0,4% in caso di abitazione principale ( aliquota ridotta pari al 4 per mille )

I Comuni hanno facoltà di variare l’aliquota ordinaria di +/- 0,3 punti
percentuali e quella ridotta di +/- 0,2 punti percentuali. Al calcolo della
imposta IMU può essere, infine, applicata la detrazione per la prima casa pari a
200 euro. Il calcolo consente di ottenere l’impostaIMU indicativa che il
proprietario dovrà pagare al fisco. E’ inoltre possibile detrarre 50 euro per
ogni figlio con meno di 26 anni residente nell’immobile fino ad una detrazione
massima di 600 euro (200 euro prima abitazione + 400 euro detrazione figli). Per
il calcolo effettivo fare sempre riferimento alle indicazioni di calcolo IMU del
Comune ove è ubicato l’immobile.

============================================================
D = I CODICI DA UTILIZZARE PER I MODELLI DI VERSAMENTO

»; Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 12.4.2012 è stato approvato il Mod. F24, utilizzabile per il versamento dell’Imu,
mentre con la R.M. 12.4.2012, n. 35/E sono stati istituiti i rispettivi codici tributo, qui di seguito
indicati:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
●● 3912 – denominato «IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE »

FABBRICATI RURALI
●● 3913 – denominato «IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
– COMUNE»;

TERRENI
●● 3914 – denominato «IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE»;
●● 3915 – denominato «IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO»;

AREE FABBRICABILI
●● 3916 – denominato «IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE»;
●● 3917 – denominato «IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO»;

ALTRI FASBBRICATI
●● 3918 – denominato «IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE»;
●● 3919 – denominato «IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO»;

●● 3923 –
●● 3924 – denominato «IMU – imposta municipale propria – SANZIONI da ACCERTAMENTO – COMUNE».
==========================================================

E = E S E M P I
Supponiamo che si possieda un immobile destinato ad abitazione principale, classificato nella
categoria catastale A/3, con rendita catastale pari ad e 700.
Rendita catastale 700,00
Rendita rivalutata 700,00 x 1,05 = 735,00
Base imponibile Imu 735,00 x 160 = 117.600,00
Imu lorda 117.600,00 x 0,4% = 470,40
Detrazione spettante 200 + 50 = 250,00
Imu dovuta 470,40 – 250,00 = 220,40
Acconto in 2 rate: 220,40 : 2 = 110,20
Acconto in 3 rate: 220,40 : 3 = 73,46

Per il pagamento va utilizzato il Mod. F24, indicando il codice tributo 3912
ELABORATO TRATTO DA:
LA SETTIMANA FISCALE N.21 17 1 giugno 2012
SETTIMANA decreto «semplificazioni fiscali»/1 FISCALE

A titolo esemplificativo, per le seconde case, già in
sede di primo acconto, il contribuente dovrà ripartire al 50% l’importo destinato al Comune e quello riservato allo Stato, con l’indicazione, rispettivamente, dei codici tributo 3918 (Comune) e 3919 (Stato).

Si ricorda che i suindicati codici tributo vanno indicati nella sezione «IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI» del Mod. F24, che consente di compensare l’Imu con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc).

IMPOSTA DOVUTA per l’ABITAZIONE PRINCIPALE:
per l’anno 2012 l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, calcolata applicando l’aliquota base e le detrazioni, può essere versata in tre rate, di cui:

●● la prima entro il 18.6.2012, pari ad 1/3 dell’imposta dovuta, ovvero pari all’intera imposta annua;
●● la seconda entro il 17.9.2012, pari ad 1/3 dell’imposta dovuta;
●● la terza entro il 17.12.2012, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, tenendo conto delle aliquote DEFINITIVE stabilite dal Comune in cui è situato l’immobile.

In alternativa, per il medesimo anno, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui:
●● la prima entro il 18.6.2012, pari al 50% dell’imposta dovuta;
●● la seconda entro il 17.12.2012, a conguaglio delle aliquote stabilite dal Comune.

In sede di compilazione del Mod. F24 è necessario ricordare che l’imposta dovuta per l’abitazione principale spetta esclusivamente al Comune e, conseguentemente, va utilizzato il codice tributo «3912».
Autore (Alessandro Perini)


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