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MANOVRA MONTI: CATASTO - Accatastamento fabbricati rurali
Postato da: Aldo Chiesa
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Argomento Catasto
Come fare la domanda di variazione catastale per i fabbricati rurali
Fino al 31 marzo 2012 sarà possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione catastale degli immobili per i quali si vuol fare riconoscere la ruralità, con attribuzione delle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali all'attività agricola.



Come fare la domanda di variazione catastale per i fabbricati rurali

Come previsto dal Decreto Milleproroghe (v. articolo “Arriva il “Milleproroghe”, ma in versione light!”),Fino al 31 marzo 2012 sarà possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione catastale degli immobili per i quali si vuol fare riconoscere la ruralità, con attribuzione delle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali all'attività agricola.

L’Agenzia del Territorio ha specificato, con Comunicato dell'11 gennaio 2012, le modalità per la presentazione della domanda.
In particolare, possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al decreto del ministro dell’Economia del 14/09/2011.

Questi modelli possono essere consegnati con seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio
- raccomandata postale con avviso di ricevimento
- fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- invio attraverso posta elettronica certificata
- procedura on-line presente sul sito dell’Agenzia.

La procedura on-line, metodo consigliato dall’Agenzia, prevede l’attribuzione di un codice identificativo di conferma in tempo reale. Entro il 31 marzo occorre comunque presentare la stampa della documentazione presso gli Uffici.

La presentazione può essere effettuata
-direttamente dal titolare dei diritti reali sul fabbricato;
- tramite professionisti abilitati;
- tramite Associazioni di categoria.

AGENZIA DEL ERRITORIO
COMUNICATO
Roma, 11 gennaio 2012

Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento del requisito di ruralità, da presentare entro il 31 marzo 2012
Il legislatore, con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto la lettera d-bis del comma 14 dell’articolo 13,
con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-
quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali ad uso abitativo,
l’attribuzione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali ad uso strumentale, la
categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione
all’Agenzia del Territorio.
Il comma 14-bis del predetto articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, introdotto
dalla medesima legge di conversione, peraltro, ha espressamente fatto salvi gli effetti
delle domande di variazione già presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili, stabilendo che le modalità per l’inserimento negli atti catastali della
sussistenza del predetto requisito di ruralità siano definite con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali.
Con l’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di
conversione, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”,
cosiddetto “mille proroghe”, è stato, inoltre, previsto che, in relazione al
riconoscimento del citato requisito di ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande
di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti,
purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.

Pertanto, in attesa della emanazione del richiamato decreto ministeriale attuativo,
possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le richieste
avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la
destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del
carattere di ruralità dell’immobile.

Per la presentazione delle suddette domande di variazione, l’Agenzia del Territorio ha
reso disponibile nel proprio sito internet un’applicazione che consente la compilazione
della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di
uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei
dati contenuti nella domanda di variazione.
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PARTE SECONDA : FABBRICATI INAGIBILI

Con l'avvicinarsi della scadenza di NOVEMBRE, aumenta la fibrillazione dei contribuenti per chiarire i mille interrogativi che ancora circondano la temutissima imu. il ministero dell'economia ha pubblicato una circolare omnibus sull'imu. per dare una mano ai nostri lettori, anche noi di idealista cercheremo di chiarire alcuni dubbi. oggi parliamo dell'imposta sugli immobili inagibili o inabitabili
nonostante a fini del pagamento imu (così come avveniva per l'ici), il governo ha equiparato l'inagibilità all'inabitabilità di un fabbricato, non si tratta di sinonimi. inagibile è un fabbricato con carenze strutturali, mentre inabitabili sono quegli immobili che, pur essendo staticamente idonei, sono privi di caratteristiche che li rendono, appunto, abitabili (come ad esempio la mancanza di acqua corrente o di vetri alle finestre)
ad un fabbricato che sia inagibile o inabitabile l'imu si calcola partendo dal 50% della base imponibile. se un immobile inagibile o inabitabile è comunque utilizzato ( e ciò si desume dai consumi di acqua e luce) l'imu si calcola con l'intera base imponibile. è quindi necessario, per otterene l'abbattimento della base imponibile, che l'immobile sia di fatto non utilizzato. la negligenza della manutenzione non è una condizione sufficiente per ottenere la riduzione dell'imposta. un caso a parte sono gli immobili collabenti, ovvero quelli privi di impianti, sevizi o infissi, che costituiscono poco più di un rudere. ad essi infatti non si applica nessuna imposta
per ottenere la dichiarazione di inagibilità o inabilità è necessaria una documentazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. in alternativa si può presentare una dichiarazione sostituitiva



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