 |
La Nostra Sede Provinciale |
|
 |
Alessandria
corso V.Marini, 12
tel. 0131-260343
Orario:
Per consulenze:
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Per pratiche di segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 |
 |
|
 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO : 22 LUGLIO 2017 |
|
 |
 |
ICI SULLE PERTINENZE
Postato da: Aldo Chiesa |
|
 |
Argomento I.C.I.
ICI: ESENTI TUTTE LE PERTINENZE A PRESCINDERE DAL LORO NUMERO Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna
ICI: ESENTI TUTTE LE PERTINENZE A PRESCINDERE DAL LORO NUMERO Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XII, con Sentenza del 24 giugno 2009, n. 76/12/09 riguardante le pertinenze dell’ abitazione principale ed esenzione ICI ha sancito l’ illegittimità del regolamento comunale che limita il numero di pertinenze di una abitazione principale che possono godere dell'agevolazione in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e quindi dell'aliquota ridotta fino al 2007 e della totale esenzione a partire dal 2008. E’ stato accolto il ricorso presentato contro un avviso di accertamento con il quale il Comune escludeva l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale ad una delle due pertinenze che il contribuente aveva indicato. Il contribuente dichiarava di essere proprietario di 3 unità immobiliari di cui una adibita ad abitazione principale e le altre due adibite ad autorimesse pertinenziali, che, nonostante autonoma individuazione catastale, erano di fatto tra loro unite e venivano utilizzate congiuntamente come unica pertinenza. Da parte sua, il Comune contestava che l'art. 15-bis del Regolamento ICI adottato prevedeva la possibilità di estendere l'agevolazione ICI dell'abitazione principale ad una sola pertinenza, contraddistinta nella categoria catastale C/6, C/7 o C/2. Nelle memorie del processo, il contribuente faceva notare come il regolamento comunale fosse illegittimo in quanto in contrasto con gli articoli 817 e 818 del Codice Civile. La Commissione Tributaria, dal canto suo, evidenziava come, ai fini dell'applicazione dell'ICI, la nozione di pertinenza rilevante fosse quella delineata dal citato art. 817 del c.c., ovvero: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima, affermando che il vincolo di pertinenzialità deve essere accertato sulla base delle disposizioni previste dal Codice Civile e, riprendendo una sentenza della Corte di Cassazione: "In materia di imposta comunale sugli immobili, l'esclusione dall'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali (…) fonda l'attribuzione del rapporto pertinenziale su un criterio fattuale, rappresentato dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio e all'ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all'area pertinenziale". Di conseguenza, risulta evidente l'illegittimità del regolamento comunale che vieta l'accesso ai benefici ICI alle pertinenze effettive di un'abitazione. Tale principio dovrebbe riguardare anche l’ esenzione da Irpef sulle ulteriori pertinenze rispetto alla prima per tipologia posseduta. Si attende, a questo punto, il prossimo round (anche nell’ eventualità che l’ Ente Locale proponga ricorso). CLAUDIO CONTINI Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale Uppi
|
 |
 |
| |
|
"ICI SULLE PERTINENZE" | Login/Crea Account | 0 Commenti |
| I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto. |
|