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La Nostra Sede Provinciale |
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Alessandria
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ULTIMO AGGIORNAMENTO : 22 LUGLIO 2017 |
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Locazioni: LOCAZIONI A EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI
Postato da: Aldo Chiesa |
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Argomento Contratti
LE SANZIONI PER CHI AFFITTA AGLI IMMIGRATI CLANDESTINI DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92 Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008
LE SANZIONI PER CHI AFFITTA AGLI IMMIGRATI CLANDESTINI DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92 Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008 All’art. 12 del testo unico dele disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, di cui al D. L. 25 luglio 1998, n. 286, e stato aggiunto il seguente comma 5 bis: - chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadini straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Le somme di denaro , ove disposta, ricavate dalla vendita dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
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