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ULTIMO AGGIORNAMENTO : 22 LUGLIO 2017 |
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Urbanistica: RISCALDAMENTO AUTONOMO - LIMITAZIONI
Postato da: Aldo Chiesa |
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Argomento Legislazione
RISCALDAMENTO AUTONOMO IN EDIFICI CONDOMINIALI LIMITAZIONI
RISCALDAMENTO AUTONOMO IN EDIFICI CONDOMINIAL LIMITAZIONI ’articolo 10 del Dec. Lgs. 311 del 29 dic. 2006 ha sostituito l’art. 26/2 della legge 10/1991. Mediante la modifica legislativa la trasformazione degli impianti centralizzati di riscaldamento in impianti a gas non può piu essere deliberata in assemblea con la sola maggioranza millesimale ma deve ma necessita di una decisione unanime se non assistita da una specifica diagnosi energetica. Inoltre l’art. 9 del Dec. Interministeriale 19/2/2007 esclude espressamente dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (il passaggio da climatizzazione invernale centralizzata per l’edificio a impianti individuali autonomi). La Regione Piemonte con delibera 98-1247 dell’11 gennaio 2007, ha approvato la prescrizione secondo la quale negli edifici con un numero di unità abitative superiori a quattro, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla realizzazione di impianti centralizzati a impianti con generazione di calore separata per singole unità immobiliari.
FINANZIARIA 2008
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